Emergenza sanitaria

Zona arancione scuro: bar, parchi, negozi.. ecco cosa cambia

Tutte le nuove regole in vigore fino al prossimo 20 marzo.

Zona arancione scuro: bar, parchi, negozi.. ecco cosa cambia
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Dopo una serie di ritocchi e modifiche, nella serata di venerdì è arrivata la versione definitiva dell’ordinanza firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che regolerà la vita dei piemontesi fino (almeno) al prossimo 20 marzo 2021.

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Tutte le regole

Attività commerciali al dettaglio in zona arancione scuro

"Le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rigoroso rispetto dell’articolo 26 e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento.

Resta ferma – con l’eccezione di farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all’articolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo
2021".

Accesso nei negozi

"L’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani".

Parchi vietati in zona arancione scuro

"A decorrere dal 9 marzo (e non da oggi, sabato 6, come era stato indicato nella prima versione del documento) non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità".

Centri commerciali

"Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, e delle aggregazioni commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021".

Bevande alcoliche

"E’  fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Ristorazione

"Si raccomanda fortemente, per le attività di ristorazione, la vendita con consegna a domicilio in luogo dell’asporto. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. La consegna a domicilio resta sempre consentita".

 

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