Alessandria, divieto di vendita di alcolici d'asporto in lattina e vetro dopo le 18
Un'ordinanza firmata dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e che riguarderà le giornate di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi.
Il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, ha firmato un'Ordinanza sindacale che sancisce il divieto di vendita di alcolici d'asporto in lattina e in vetro dopo le 18. Un provvedimento che entrerà in vigore da domani, 1° giugno 2021, fino al prossimo 15 settembre 2021 e che riguarderà le giornate di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi.
Divieto di vendere alcolici d'asporto in lattina e vetro dopo le 18
Una vera e propria battaglia alla movida del weekend. Nel corso della giornata di oggi, lunedì 31 maggio 2021, il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, considerato l’aumento delle problematiche legate all’abbandono su suolo pubblico di rifiuti costituiti da bicchieri in vetro e lattine, ha firmato l’Ordinanza Sindacale n°4 che, per il periodo compreso dal 1°giugno al 15 settembre 2021, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi, a partire dalle ore 18, sancisce il divieto i vendita e/o distribuzione (anche gratuita) per asporto di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine, da parte di tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, circoli privati, distributori automatici, attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, esercizi commerciali in genere, fino alla chiusura degli esercizi stessi.
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Consumo consentito solo nei pubblici esercizi
La somministrazione e il consumo di bevande in vetro e lattine è consentita esclusivamente all’interno dei pubblici esercizi (compatibilmente con le disposizioni anti-Covid) e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo rivolto agli avventori, a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore.
In deroga al divieto di cui sopra è consentita la vendita di bevande in contenitori in vetro e/o lattine da parte di esercizi commerciali, compresi i supermercati (a condizione che l’acquisto rientri in una spesa complessiva di generi alimentari) e agli esercizi commerciali specializzati (es. enoteche) a condizione che le bevande risultino confezionate.
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E’ inoltre vietato consumare bevande in contenitori di vetro e/o lattine su area pubblica, sia per uso proprio che con l’intento di distribuirle ai presenti, anche a titolo gratuito e abbandonare, in qualsiasi orario, contenitori di vetro, metallo o altra natura nelle aree pubbliche