Ordinanza anti-smog ad Alessandria
ALESSANDRIA - Ecco l'ordinanza del Comune di Alessandria in vigore dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020.
A partire dal 1 ottobre il Comune di Alessandria attua le norme regionali in materia di disposizioni Anti-Smog e pertanto, anche quest’anno, l’assessorato all’Ambiente dell’Ente ha predisposto una Ordinanza Sindacale i cui si specificano le limitazioni temporanee che verranno attuate solo in caso che si verifichi il superamento delle soglie stabilite dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”.
L’ordinanza
sarà in vigore dal 1° ottobre fino al prossimo 31 marzo 2020 con questi
parametri:
- con
il livello di allerta (arancio) —
che viene attivato dopo quattro giorni
consecutivi di superamento di 50 microgrammi/m3 della concentrazione di PM10 —
scatteranno le seguenti misure: - divieto di circolazione veicolare dalle ore
8.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8
posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con
omologazione uguale a EURO 4; - divieto di circolazione veicolare dalle ore
8.30 alle 12.30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al
trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione
uguale a EURO 4; - divieto di utilizzo di generatori di calore
domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento
alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado
di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla
classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; - divieto assoluto, per qualsiasi tipologia
(falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento etc.), di
combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art.
182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate
dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; - introduzione del limite a 19°C (con
tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed
esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture
sanitarie; - divieto di spandimento dei liquami zootecnici
e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate
dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di
spandimento: - iniezione
superficiale (solchi aperti); - iniezione
profonda (solchi chiusi); - sulle
sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande,
applicando una delle seguenti tecniche: - spandimento
a raso in strisce; - spandimento
con scarificazione. - potenziamento dei controlli con particolare
riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di
utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e
di divieto di spandimento dei liquami.
- con
il livello di allerta (rosso) — che
viene attivato dopo dieci giorni
consecutivi di superamento di 50 microgrammi/m3 della concentrazione di PM10 —
scatteranno le seguenti misure:
- divieto di circolazione veicolare dalle ore
8.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8
posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con
omologazione uguale a EURO 5; - divieto di circolazione veicolare dei veicoli
commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 4 diesel,
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, il sabato e nei giorni festivi, e con
omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, tutti i
giorni; - divieto di utilizzo di generatori di calore
domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di
riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non
sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in
base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo
dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
L’attivazione
delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione
delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale dal 8 ottobre 2018 e
sino al 31 di marzo.
Il territorio interessato
dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato all’area centrale storica (ricompresa fra le direttrici seguenti, che
resteranno percorribili: lungotanaro Solferino, spalto Rovereto, spalto
Marengo, via Claro, via 1821, corso Lamarmora, piazza Valfré, corso 100
Cannoni, corso Crimea, Spalto Borgoglio), per tutti i veicoli; con le eccezioni
dettagliatamente previste sarà consentito l'accesso ai parcheggi di via Parma e
piazza Madre Teresa di Calcutta e piazza Garibaldi.
L'uscita
dal parcheggio di piazza della Libertà, nell'orario 8.30 – 18.30, sarà
consentita solo verso via Pontida.
Attualmente
il Comune di Alessandria si trova il
Comune di Alessandria è a livello 0 (nessuna allerta). Il
prossimo giorno di controllo sarà lunedì 7 ottobre 2019.