"Si può andare in farmacie o negozi alimentari in comune vicino, se non presenti nel proprio"

ALESSANDRIA - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento agli spostamenti fra territori comunali diversi, finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione.
In particolare è stato posto il divieto per tutte
le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi
con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano
Gli spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute.
Rientrano, ad esempio,
in tale casistica gli spostamenti per
esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa
a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi
alimentari o farmaci nel caso in cui il punto vendita o farmacia più vicino e/o
accessibile
alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.